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Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

L’istituzione del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (Legge 18 novembre 2019, n. 133), scaturisce dalla necessità di innalzare la resilienza di reti, sistemi informativi e servizi informatici degli attori nazionali, pubblici e privati, che esercitano una funzione essenziale dello Stato ovvero hanno carattere strategico per gli interessi del Paese.

Cosa si intende per incidente cyber

L’incidente può riguardare la rete o un sistema informativo, ovvero:

  • una rete di comunicazione elettronica;
  • qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
  • i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi.

A chi si applica

Attori nazionali pubblici e privati che esercitano una funzione essenziale dello Stato ovvero hanno carattere strategico per gli interessi del Paese.

A cosa si applica

Reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Cosa prevede

Per gli attori pubblici e privati che inclusi nel perimetro la normativa prevede un triplice obbligo di:

  • notifica degli incidenti, così da assicurare un immediato flusso di informazione a favore delle strutture deputate alla prevenzione, preparazione e gestione degli eventi cyber, in particolare Nucleo per la sicurezza cibernetica, incardinato nel DIS, e Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT);
  • adozione di misure di sicurezza che vanno a coprire organizzazione, processi e procedure;
  • osservanza di apposite procedure per lo screening tecnologico degli approvvigionamenti ICT destinati agli asset rilevanti dei soggetti inclusi nel perimetro, dandone comunicazione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), chiamato a pronunciarsi entro 30 giorni dalla notifica dell’intenzione di procedere all’acquisto di beni, sistemi e servizi ICT.

Iter di approvazione

È stato approvato nel mese di Maggio il secondo DPCM attuativo del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, relativo alle modalità di notifica degli incidenti cyber: gli incidenti definiti “gravi”, ossia infezione, guasto, installazione, movimenti laterali e azioni sugli obiettivi, dovranno essere denunciati al CSIRT (Computer Security Incident Response Team) del DIS entro un’ora dall’accaduto.

Si avranno fino a sei ore di tempo in casi ritenuti meno gravi.