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Videosorveglianza, le regole per installare telecamere

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Le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza

L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili.

In particolare, l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle telecamere. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

È necessaria l’autorizzazione dei Dipendenti qualora le loro immagini venissero utilizzate per scopi di pubblicazione (video / foto su social – web o altro) oltre all’autorizzazione della Compagine Sindacale o dell’Ispettorato del Lavoro e la rispettiva Informativa Trattamento dati.

È necessario fare “un inventario e mappa localizzazione” delle telecamere installate e fare distinzione sia se gestite da sistemi diversi e/o da soggetti diversi ed in che modo riguardo gli accessi, e rimuovere quelle non funzionanti o scollegate.

Non è consentita la “registrazione di immagini” riguardanti luoghi pubblici (es. strada, marciapiedi ed incroci), quindi va verificato l’angolo di ripresa/copertura delle aree esterne.

Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate?

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.